Dal 23 Novembre 2021 è finalmente operativo il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Si tratta di un passaggio fondamentale nel processo di attuazione della riforma del Terzo settore, riforma che, tuttavia, potrà dirsi pienamente attuata solo con l’entrata in vigore anche della normativa fiscale (prevista e disciplinata dal Titolo X del codice del Terzo settore).
Considerati l’iter travagliato ed i numerosi rinvii che hanno interessato questa riforma, è opportuno fare chiarezza in merito ai prossimi adempimenti e alle criticità che permangono circa l’operatività del Registro unico del terzo settore.
Come sappiamo, in data 23 Novembre 2021 è iniziata la migrazione nel Runts degli enti iscritti nei registri di settore. Da questa data, hanno avuto la possibilità di iscriversi al Runts anche gli enti di nuova costituzione e quelli che non risultavano iscritti ad alcun registro. Dal 23 Novembre 2021 decorre, inoltre, un periodo (differente a seconda dalla tipologia di organizzazione) entro cui dovrà essere verificata l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al registro unico (vengono indicati anche termini e modalità per sanare eventuali mancanze).
L’operatività del Runts segna una tappa fondamentale nella riforma del terzo settore, tuttavia quest’ultima rimane “orfana” della parallela entrata in vigore anche della normativa fiscale: sarà solo con questo passaggio, infatti, che gli enti non in possesso di particolari qualifiche potrebbero perdere i benefici e le agevolazioni di cui ad oggi godono. In sostanza, le varie organizzazioni si potranno iscrivere nel Runts (ottenendo così la qualifica di Ets), ma dovranno ancora applicare il regime fiscale previsto dalla precedente normativa, sollevando così dubbi e incertezze applicative. Si prevede che l’entrata in vigore della normativa fiscale non avverrà per tutto il 2022, pertanto il periodo di “scissione” tra regime civilistico e fiscale si prospetta, purtroppo, abbastanza lungo.
Alla luce di queste premesse, si riepilogano infine alcune delle principali misure e proroghe previste nella legge di bilancio (L.234/2021) per il terzo settore.
- Proroga della disciplina Iva per le associazioni al 1/01/2024. Il dl n. 146/2021 ha modificato il regime fiscale delle associazioni, che passano da escluse ad esenti Iva. In attesa della piena operatività del codice del Terzo settore, è stata prevista l’applicazione del regime Iva forfettario alle operazioni di Odv e Aps che hanno conseguito ricavi annuali non superiori ad euro 65.000;
- Proroga Superbonus 110% al 2025. Le scadenze saranno differenziate in base al soggetto beneficiario;
- Proroga accesso al credito al 30/06/2022. L’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia Pmi su finanziamenti fino ad euro 30.000 a favore di enti non commerciali viene estesa fino al 30 giugno 2022;
- Sospensione versamenti settore Sport. Prevista la sospensione fino ad Aprile 2022 di alcuni versamenti contributi e tributari per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con sede nel territorio dello Stato e che operano in competizioni sportive in corso di svolgimento. Detti versamenti potranno essere recuperati entro 30/5/2022 (unica soluzione) o fino ad un massimo di sette rate mensili (dicembre 2022).
Sono in corso di definizione ulteriori misure emergenziali previste nel Decreto Sostegni ter (attualmente in conversione): si tratta di sostegni alle attività più colpite (con particolare riferimento alle attività alle quali è stata imposta la chiusura nel periodo 25 dicembre 2021- 31 gennaio 2022) e aiuti al settore turistico, della cultura e dello sport.