Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è purtroppo ogni giorno più attuale e la prevenzione assume grandissima rilevanza: è essenziale tutelare i lavoratori prevenendo ogni tipo di illecito che possa provocare un incidente.
I reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro sono compresi tra i reati per i quali l’ordinamento giuridico italiano ha previsto, con l’introduzione del D. Lgs. 231/2001, un regime di responsabilità amministrativa per le società, che si aggiunge alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
L’introduzione dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro nel D. Lgs. 231/2001 ha comportato una grande novità. Infatti, per la prima volta, è stata prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa, subordinandola all’interesse o al vantaggio per l’azienda stessa, in contrapposizione alle altre previsioni del decreto, fondate invece sul dolo.
In caso di infortuni sul lavoro, non è obbligatorio dimostrare la volontà di commettere il reato nell’interesse dell’azienda, ma è sufficiente che la persona fisica, mediante una condotta dannosa per la sicurezza sul lavoro compiuta nell’interesse dell’azienda, provochi lesioni gravi o la morte del dipendente.
La responsabilità dell’azienda può ovviamente essere esclusa o limitata, facendo ricadere le conseguenze del reato sulla sola persona fisica, qualora si dia prova, in primo luogo, che sia stato adottato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione 231 idoneo a prevenire quel reato.
Il Modello 231, infatti, descrive e regola il rispetto di leggi e regole esterne ed interne all’azienda, definisce procedure, ruoli e comportamenti da tenere, e tutte quelle precauzioni, norme e misure di sicurezza volte alla prevenzione degli illeciti.
In secondo luogo, la società deve dimostrare che il Modello di Organizzazione e Gestione 231 sia stato concretamente ed efficacemente attuato, con uno sforzo continuo e costante, e che sia stato affidato ad un organismo nominato dalla società (l’Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, curandone anche l’aggiornamento.
In conclusione, dobbiamo pensare che il sistema introdotto dal D. Lgs. 231/2001 non è un accanimento burocratico, ma uno strumento per garantire un alto livello di sicurezza all’interno dell’azienda ed evitare che le condotte dei singoli provochino gravi conseguenze.