Il sistema OSS – IOSS è entrato in vigore il 1° luglio 2021, perché incluso nel progetto DSM Digital Single Market – Mercato Unico Digitale – partito nel 2016. Le novità sono state introdotte dall’art. 2 della Direttiva Ue 2017/2455, che modifica la Direttiva 2006/112/CE. I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 sono stati automaticamente registrati dal 1° luglio 2021 al sistema OSS. Si rimanda al link dell’agenzia delle entrate per maggiori informazioni.
Il D.Lgs. n.45 del 1° giugno 2020, recependo la Direttiva UE 2017/2455/ ha introdotto alcune semplificazioni per i commercianti di minori dimensioni che svolgono la loro attività online. In particolar modo l’art. 7-octies co. 2 e 3 D.P.R. 633/72 prevede un’eccezione alla regola di territorialità, stabilendo che le prestazioni di servizi digitali possano essere rilevanti ai fini Iva nel Paese del prestatore al verificarsi di due tra le seguenti condizioni: 1. Il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea; 2. L’ammontare totale, al netto dell’IVA, dei servizi digitali resi da tale soggetto nei confronti di privati stabiliti in Stati membri diversi dallo Stato di stabilimento del prestatore non ha superato nell’anno solare precedente la soglia di 10.000,00 euro, e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato; 3. Il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.
Con l’adozione dei regimi opzionali OSS e IOSS, l’Italia ha dato attuazione al c.d. “VAT e-commerce package”, che rappresenta una priorità all’interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.
I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni: vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica; vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica; vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica; prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Il portale OSS (istituito in ogni Paese UE) consente, previa registrazione, di dichiarare e versare l’Iva dovuta sui beni fisici consegnati a soggetti privati comunitari direttamente da un unico Stato membro, e venduti attraverso piattaforme web. Al pari di quanto previsto per i servizi digitali, i commercianti di minori dimensioni che non superano la soglia di 10.000 euro all’anno per le cessioni di beni attraverso piattaforme web, hanno la facoltà di non iscriversi al OSS e optare per l’applicazione ordinaria dell’Iva italiana in fattura. Al superamento della soglia, invece, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico OSS, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo. Il portale OSS è stato reso disponibile dall’Agenzia delle entrate dal 30 giugno 2021, data dalla quale hanno cessato di essere in vigore le soglie precedentemente previste per ciascun paese. L’iscrizione al portale OSS dovrà avvenire, anche in corso d’anno, al superamento della soglia prevista e dell’opzione se ne deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso la dichiarazione annuale.
BREXIT: Relativamente alla questione BREXIT, un piccolo cenno sulla normativa in vigore. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è considerato Paese extra UE, venendo così meno tutte le agevolazioni previste sul piano commerciale, dazi e Iva. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soggetti privati UK è necessaria identificazione diretta nel Regno Unito, aprendo una propria posizione Iva UK, al fine di assolvere agli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta.
Non sono previste agevolazioni, come la possibilità di iscriversi al MOSS o OSS valevoli invece per gli Paesi UE. I soggetti UE (e quindi anche italiani) possono evitare l’identificazione diretta in UK vendendo i propri prodotti attraverso marketplace (Amazon, Etzy etc.). Per le cessioni di beni di valore unitario inferiore alle 135 sterline ovvero 150 euro, gli stessi marketplace infatti sono considerati sostituti d’imposta e verseranno l’Iva trattenuta sulle vendite. Per le vendite di prodotti che singolarmente considerati eccedono tale valore (al netto di costi di trasporto e spese connesse) invece, è possibile chiedere il prelievo dell’imposta e il suo versamento alla società che effettua il trasporto. In tal caso sarà necessario informarsi presso la società che gestisce il trasporto.