Nel tessuto aziendale italiano, il passaggio generazionale di azienda è un fenomeno piuttosto comune e, soprattutto, rappresenta un momento delicatissimo nella vita dell’impresa: esigenze di tipo personale e familiare devono trovare soddisfazione senza recare pregiudizio alle necessità gestionali e patrimoniali. Gli imprenditori del nostro paese commettono molto spesso l’errore di non programmare tale passaggio generazionale, lasciando questa importantissima fase di transizione nelle mani di soggetti – gli eredi – molto spesso impreparati.
Per questi motivi, ricorrere ad un’adeguata pianificazione può garantire la soddisfazione degli interessi personali/familiari e preservare la continuità aziendale: il patto di famiglia è un istituto giuridico che, in determinate situazioni, permette di raggiungere efficacemente entrambi gli obiettivi.
Introdotto in tempi abbastanza recenti nel nostro ordinamento, il patto di famiglia è un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti.
All’atto (redatto necessariamente in forma pubblica) devono essere chiamati tutti coloro che sarebbero legittimari se, in quel momento, si aprisse la successione dell’imprenditore: questo perché l’assegnatario/i dell’azienda/quote dovrà provvedere alla liquidazione in denaro o natura dei legittimari non assegnatari (è previsto, tuttavia, che questi ultimi possano anche rinunciare alla liquidazione).
Attraverso questo contratto, pertanto, si garantirà con certezza il passaggio dell’azienda al soggetto/i specificatamente scelto dall’imprenditore sulla base delle opportune valutazioni e, contemporaneamente, non saranno lesi i diritti dei legittimari non assegnatari.
Il patto di famiglia, per espressa previsione normativa, non è soggetto ad azione di riduzione o collazione al momento dell’apertura della successione: tale contratto, quindi, sancisce definitivamente il passaggio dell’azienda all’assegnatario e la relativa contropartita “in compensazione” ai non assegnatari.
Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti di tale istituto che ne limitano l’ambito applicativo:
- Applicazione solo nell’ambito di partecipazioni sociali che attribuiscano potere su controllo e direzione della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n.1 del c.c..;
- La liquidazione dei legittimari non assegnatari spetta al soggetto/i cui viene destinata l’azienda/partecipazioni: quest’ultimo, con elevata probabilità, potrebbe essere un soggetto giovane e capace, ma con disponibilità finanziarie insufficienti a ristorare i legittimari non assegnatari.
Molto interessanti, soprattutto alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha rivisto il precedente e penalizzante trattamento, sono i profili fiscali dell’istituto.
Per quanto riguarda la posizione del legittimario assegnatario, i trasferimenti effettuati attraverso i patti di famiglia a favore di discendenti/coniuge di aziende /rami/quote sociali/azioni non sono soggetti all’imposta su successioni e donazioni. Per beneficiare di tale esenzione, inoltre, è necessario che vi sia la prosecuzione dell’attività o detenzione controllo per un periodo non inferiore a 5 anni e che l’assegnatario rilasci apposita dichiarazione, contestualmente all’apertura della dichiarazione di successione, circa la volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario.
Con riferimento alla posizione legittimari non assegnatari, la liquidazione della quota di legittima fatta dal legittimario assegnatario ai legittimari non assegnatari è assoggetta all’imposta sulle donazioni (cfr. AE circolare 3/E del 22.1.2008 e 18/E del 29.5.2013), applicando aliquote e franchigie che intercorrono nel rapporto tra imprenditore/donante e legittimario non assegnatario (Cass. n. 29506/2020). Il precedente orientamento della Corte di Cassazione (n. 32823/2018), invece, prevedeva l’applicazione delle aliquote e franchigie che intercorrono nel rapporto tra legittimario assegnatario e legittimario non assegnatario, con un evidente aumento dell’imposizione fiscale. Qualora i legittimari non assegnatari rinunciassero alla liquidazione della quota, verrebbe applicata la sola imposta di registro in misura fissa, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale (cfr. AE circolare 3/E del 2008).